lunedì 4 maggio 2015

Lucro cessante anche per la casalinga


La Corte di Cassazione ha confermato in una recentissima sentenza (sezione terza, sentenza n. 8403 del 24 Aprile 2015) che in caso di risarcimento del danno richiesto a seguito di incidente stradale, se la danneggiata è una casalinga pur non impegnata in attività economica retribuita, le sue mansioni sono comunque monetariamente traducibili, “con conseguente risarcibilità del pregiudizio rappresentato dalla riduzione o perdita della capacità lavorativa”. Dal punto di vista probatorio, nel caso in cui non sia possibile dimostrare l'effettiva entità dei danni subiti, questi possono essere dedotti mediante presunzioni semplici qualora sussistano indizi gravi, precisi e concordanti, ex art. 2729 cod. civ., tali da far concludere per l'esistenza di un fatto ignoto partendo da più fatti noti.
 
Nel caso di specie la danneggiata riportava diverse fratture in molteplici parti del corpo, con conseguenze riferite sia all'invalidità permanente che all'inabilità temporanea, costituendo certamente valida base di convincimento del giudice del merito, il quale ha motivato in modo logico e congruo la propria decisione di liquidare altresì il danno da lucro cessante.

La Suprema Corte precisa inoltre che la CTU è condizione necessaria, ma non anche sufficiente per ottenere il risarcimento della incapacità lavorativa specifica (ovvero del lucro cessante) affermando che l’accertamento di postumi che incidono sulla capacità lavorativa specifica non comporta l’automatico obbligo di risarcire la ridotta capacità lavorativa specifica. 

Tale danno patrimoniale deve essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o (trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa) presumibilmente avrebbe svolto, un’attività produttiva di reddito.

Rivolgendovi a Studio Blu Pisa sarete seguiti con professionalità ottenendo così il giusto risarcimento!

Nessun commento:

Posta un commento