giovedì 26 settembre 2019

Incidenti stradali: ecco quali sono le province dove si muore di più

I guidatori del Sud Italia fanno meno incidenti di quelli del Nord. È quanto emerge dai dati Istat relativi all’anno 2017, secondo i quali, se rapportati al parco veicoli circolanti, le province più virtuose sono quelle del Mezzogiorno.
La cartina, infatti, è quasi tutta colorata di verde (laddove il rapporto tra incidenti e veicoli è minore), dall’Abruzzo alla Sicilia, con poche eccezioni. Il contrario invece nelle regioni del Centro-Nord, fatte salve le province dell’arco alpino.
Genova si registra il record negativo, con 7,6 incidenti ogni 1.000 veicoli circolanti (a due o quattro ruote), seguita da Milano, Savona, Rimini e Prato. In fondo alla classifica si trova Aosta con solo 1,07 incidenti e preceduta da Agrigento, Avellino, Vibo Valentia e Benevento.

mercoledì 12 aprile 2017

Il pedone ha (quasi) sempre ragione


incidente pedoni
E’ opinione comune considerare che, in caso di incidente stradale che veda coinvolto un pedone, quest’ultimo non sia mai in torto.
E molte volte è così. Sulla strada, evidentemente, il pedone è spesso in pericolo in quanto “parte debole” rispetto agli automobilisti, ai quali è richiesta una particolare attenzione volta proprio ad evitare il verificarsi di sinistri che, per ovvie ragioni, possono avere conseguenze decisamente più gravi per chi non si trova all’interno di una autovettura.

Cosa dice la legge…

Confermando queste considerazioni, il primo comma dell’art. 2054 del Codice Civile, recita in questo modo:
“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In altre parole il Legislatore pone a carico del conducente dare la prova di non aver potuto fare nulla per evitare di causare un danno al pedone, e, dunque, si presume per quest’ultimo la ragione in caso di sinistro.
C’è da dire che, comunque, il Codice della Strada prevede delle precise regole di comportamento per il pedone che si trova a transitare sulla strada, con particolare riguardo alla manovra di attraversamento della carreggiata (l’art. 190 richiede che il pedone si serva degli attraversamenti pedonali per giungere all’altro lato della strada, potendo attraversare in altri punti, sempre in senso perpendicolare, soltanto qualora si trovasse a più di cento metri dalle più vicine “strisce”) ma possiamo senz’altro dire che la responsabilità del conducente del veicolo in caso di investimento di un a persona è la circostanza più frequente.
E’ però da tenere in considerazione che esistono particolari dinamiche di incidente che vedono una partecipazione (se non assoluta, quantomeno parziale) del comportamento imprudente del pedone alla causazione del sinistro.

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… e cosa dice la giurisprudenza

Sul punto esiste ampia ed interessantissima giurisprudenza, ma ci soffermeremo in particolare su due sentenze della Corte di Cassazione.
1) La prima è una pronuncia del 2006, con la quale la Corte specifica inequivocabilmente che “la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non c’era, da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (Corte Cass. Civ. sez. III, 29 settembre 2006, n. 21249).
Nel caso specifico si trattava di un incidente verificatosi in tarda serata lungo una superstrada, dove un automobilista stava procedendo regolarmente sulla corsia di sorpasso quando, appena superato un dosso, si era trovato di fronte a pochi metri una donna ferma sulla linea di separazione delle due corsie, in attesa di completare l’attraversamento, e l’automobilista non aveva potuto evitare di investirla, fatalmente.
E’ evidente, in questo caso, che il comportamento del pedone ha determinato in maniera inequivocabile e assoluta il sinistro.
2) L’altra sentenza è la numero 39474 del 23 settembre del 2016, con la quale gli ermellini sono tornati sulla questione, stavolta precisando che “quando una strada è costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, il conducente di un’autovettura, pur non trovandosi nell’immediata prossimità di un attraversamento pedonale, deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e, quindi, tenere un’andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirli. Insomma non è affatto eccezionale ed imprevedibile che, nelle vicinanze di un bar, qualcuno decida di attraversare anche in assenza di strisce pedonali o di un semaforo ed il conducente dell’autovettura deve tenere in debita considerazione tale eventualità”. Nel caso specifico la responsabilità dell’accaduto è stata imputata per il 35% al comportamento del pedone.
In sostanza possiamo dire che il pedone abbia spesso ragione, ma non sempre. Ogni fattispecie di sinistro, quindi, deve essere sempre esaminata con grande attenzione, al fine di stabilire correttamente le responsabilità delle parti coinvolte.

giovedì 12 novembre 2015

Incidenti stradali Pisa Ponsacco Casciana Terme Capannoli Volterra Lari Pontedera



Incidente Stradale....Risarcimento "fai da te" o assistenza al risarcimento ?



Chi subisce un incidente o un infortunio si rende subito conto di come non sia affatto facile intraprendere la via migliore per ottenere un giusto risarcimento...
Ma come determinare l’entità di un “giusto risarcimento” ? Chi lo stabilisce, come viene calcolato, quali sono le voci di danno alle quali si ha diritto? E’ giusto che le assicurazioni decidano tra loro quanto ci spetta o di chi è la responsabilità? E se l’auto investitrice non era assicurata o il conducente è scappato chi ci risarcisce?
Molti usano affidarsi al proprio assicuratore o all'avvocato di famiglia...Ma le assicurazioni di chi fanno gli interessi? E l’avvocato di famiglia è specializzato in infortunistica stradale? Gli Studi di Infortunistica Stradale sono nati  allo scopo di dare un valido aiuto in queste specifiche occasioni, fornendo ai cittadini la consulenza e l’assistenza necessarie per muoversi bene in questo complesso settore del risarcimento del danno.
Ma il settore del Risarcimento Danni non si limita ai soli casi di incidenti stradali, bensì interessa tutti quegli avvenimenti in cui un soggetto subisce un danno per responsabilità altrui. Possono essere, ad esempio, i danni riportati da automobilisti, ciclisti o pedoni a causa di cattiva manutenzione stradale (buche sull'asfalto,marciapiedi rotti, lavori in corso non segnalati, tombini aperti, ecc.), i danni subiti dall'azienda per l'assenza del dipendente a causa di incidente e ancora i danni causati all'interno di strutture pubbliche o private per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza. 
Anche nel caso di infortunio, se la persona infortunata ha una Polizza privata, è necessario che attivi le garanzie previste dalla Polizza attraverso l'assistenza di un professionista che sappia valutare l'indennizzo dovuto, in base alle lesioni all'integrità psico fisica che possono essere di tipo temporaneo o permanente.
In tutti questi casi  è sempre consigliabile affidarsi immediatamente all'assistenza di uno Studio di infortunistica stradale o assistenza al risarcimento che potrà innanzitutto aiutare a fare la denuncia di sinistro alla  compagnia di assicurazione e quindi ad intraprendere fin da subito la strada giusta per un equo risarcimento.


martedì 1 settembre 2015

Incidenti stradali Pisa Ponsacco Casciana Terme Capannoli Volterra Lari

Guidare l’auto in ciabatte, infradito o a piedi nudi si può, ma può costare caro...
Non esiste alcun divieto circa l’uso di scarpe aperte durante la guida di un veicolo ma, in caso di incidente, la compagnia assicurativa può riconoscere un rimborso del danno ridotto in funzione di quanto l’uso di una calzatura impropria abbia inciso nel sinistro.


Dal 1993 non sussiste il divieto di guidare l’auto con ciabatte, zoccoli, infradito, né a piedi nudi: il Codice della Strada non vieta espressamente l’uso di scarpe aperte alla guida, così come i tacchi alti, rimandando a indicazioni di carattere generale che richiamano al buon senso. Il conducente deve autodisciplinarsi, scrive Polizia di Stato, nella scelta dell’abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un’efficace azione di guida con i piedi in termini di accelerazione, frenata e uso della frizione.

Al massimo, quindi, un agente può contestare un comportamento irregolare in base a due articoli del Cds: l’articolo 140, comma 1: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”, e l’articolo 169, comma 1: “in tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”. In caso di violazione, multe da 84 euro a 335 euro e decurtazione di un punto della patente.

Le cose cambiano decisamente se il veicolo condotto da un guidatore in ciabatte o infradito causa un incidente, specie se con lesioni fisiche. Il rischio è che nel verbale venga indicato che il tipo di calzature del conducente non era idonea a consentire la guida in condizioni di piena sicurezza. Questa circostanza, potrebbe essere valutata negativamente dalla propria compagnia di assicurazione in sede di risarcimento del danno...
In quanto, senza la stipula nel contratto RC Auto della clausola di rinuncia alla rivalsa, infatti, l'assicurazione potrebbe prendere spunto proprio dall'annotazione della Polizia sull'inadeguatezza delle calzature utilizzate per rivalersi per il pagamento di parte del risarcimento nei confronti dell'automobilista. Per evitare il rischio di noie finanziarie e, soprattutto, per guidare in sicurezza il consiglio è, quindi, sedersi al volante con indosso un paio di scarpe comode, chiuse e senza tacco. Scalzi, infatti, il piede sudato per il caldo potrebbe scivolare pericolosamente dal pedale del freno. Un pericolo reale di impedimento nell'utilizzo del freno si riscontra anche se si calzano ciabatte, infradito o scarpe con tacco 10, che potrebbe incastrarsi sotto il pedale. E questo evento è stato in passato censurato dalla Cassazione con la sentenza n. 6401 del 24/5/78: "lo slittamento del piede dal pedale del freno non costituisce caso fortuito, ma imperizia del conducente e quindi trattasi di condotta sicuramente colposa". Multa o meno, quindi, dal momento che incidenti del genere non sono infrequenti, meglio tenere in auto un paio di scarpe comode di ricambio da utilizzare per la guida. 

Affidati a dei seri e professionali consulenti per ottenere il tuo giusto risarcimento.
















giovedì 18 giugno 2015

Incidente stradale- sinistro stradale - Danno Antieconomico - Feriti - Pisa Ponsacco Pontedera Casciana Terme Lari Crespina Volterra Capannoli

Antieconomico per chi?
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Cosa significa «danno antieconomico»? Significa che se la vostra auto vale duemila euro e, in seguito ad un incidente, è necessario un intervento di riparazione che comporta un costo più alto di tale valore, la compagnia di assicurazione vi risarcirà il primo, non il secondo.
Sul danno antieconomico (ma sarebbe meglio dire «riparazione antieconomica») si aprono spesso discussioni in sede di trattativa per la liquidazione. Il problema ruota attorno alla demarcazione del confine tra «economicità» ed «antieconomicità» della riparazione.
Non è infatti solo una questione matematica: il ragionamento e i criteri di valutazione devono infatti essere più ampi del solo confronto tra valore del veicolo e costo di riparazione! Se infatti consideriamo che, in caso di rottamazione del veicolo la cui riparazione è antieconomica, sussistono in capo al danneggiato una serie di voci ulteriori di spese necessariamente da risarcire (principalmente il bollo non goduto, la nuova immatricolazione, il costo di rottamazione) potremo facilmente constatare come l’antieconomicità della riparazione non possa essere l’unico parametro in base al quale determinare se il debitore debba risarcire in forma specifica (ovvero pagando il costo di riparazione) o per equivalente (cioè fornendo al danneggiato il valore del bene).
Lo sfortunato proprietario, inoltre, difficilmente potrà dirsi soddisfatto del risarcimento del valore di mercato della sua auto, perché se ne aveva una cura certosina, sottoponendola a manutenzione e controlli frequenti, magari utilizzandola con parsimonia, potrebbe incontrare non poche difficoltà nel reperire un’auto che possa considerarsi una degna sostituta.
Non dobbiamo poi dimenticare che quando la compagnia di assicurazioni decide che non vale la pena risarcire la riparazione del veicolo in quanto antieconomica, magari in maniera pretestuosa, c’è un altro soggetto che ci rimette: il carrozziere, che non è messo nelle condizioni di svolgere il suo lavoro o è costretto a fare i salti mortali per svolgerlo senza sforare il valore dell’auto, obbligandosi a svilire un intervento di riparazione a regola d’arte per sottostare alla rigorosa logica matematica della compagnia.
Vale la pena inoltre considerare come, paradossalmente, il criterio dell’antieconomicità utilizzato per stabilire se sia più equo pagare il valore del veicolo o la riparazione si ripercuota in maniera certamente negativa sul patrimonio del danneggiato il quale, non trovando sul mercato un’auto paragonabile alla propria per chilometraggio, manutenzione, usura, ecc., si veda costretto suo malgrado ad acquistarne una nuova, andando incontro di fatto ad un esborso economico (anzi, antieconomico!) che non aveva programmato né voluto. 

Così oltre al danno, pure la beffa!


mercoledì 27 maggio 2015

INCIDENTE STRADALE - DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA - RISARCIMENTO - Pisa -Ponsacco - Pontedera - Lari - Casciana Terme

Probabilmente sarà capitato anche a voi...che un vostro dipendente sia assente dal lavoro (in malattia), perchè rimasto coinvolto in un sinistro stradale riportando lesioni fisiche lui...costi e disagi voi!



"Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative."

Lo stabilisce la sentenza datata 12 novembre 1988, nr. 6132, delle Sezioni unite della Corte di Cassazione. Il danno del datore di lavoro può essere liquidato sulla base dell'ammontare della retribuzione e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati dal medesimo datore di lavoro per il periodo di assenza del dipendente infortunato.

Anche dopo l'intervento delle assicurazioni sociali, infatti, circa il 60% della retribuzione corrisposta rimane a carico del datore di lavoro.

  • Integrazione della retribuzione
  • Ratei di tredicesima – ferie – ex festività abolite – permessi riduzione orario
  • Ratei TFR
  • Festività
  • Contributi INAIL - Previdenziali

E tale costo può essere richiesto e deve essere rifuso da parte di chi ha cagionato il danno o dal di lui civile responsabile (compagnia di assicurazione). Non tutti lo sanno però. O non tutti sono a conoscenza delle procedure da mettere in atto per ottenere la liquidazione. Risulta infatti, da una recente indagine eseguita su un campione di imprese, che circa l'80% di esse non esercita l'azione di rivalsa in caso di assenza di dipendenti per fatti imputabili a terzi. Una perdita complessiva quantificabile in oltre 50 milioni di Euro ogni anno.

Tutela Service affiliato   Responsabilità & Risarcimento con la professionalità e l'esperienza acquisita in anni di attività, è in grado di seguire dette pratiche GRATUITAMENTE e far ottenere alle aziende il ristoro di compensi professionali erogati ai dipendenti anche durante il periodo di assenza per colpe di terzi.


venerdì 22 maggio 2015

Incidente Stradale - Pisa - Pontedera - Ponsacco - Pontedera - Lari - Casciana terme - Volterra





Ho avuto un incidente stradale, che devo fare? Mi hanno tamponato, a chi mi devo rivolgere? Per il mio risarcimento devo contattare l'assicurazione, un avvocato o uno studio di infortunistica?

Queste sono le domande che si pone chi ha avuto un incidente. Non solo subisce danni alla propria autovettura e personali, ma viene assalito da dubbi, ansie, angosce...

A chi devo inoltrare la richiesta di risarcimento danni? Come deve essere compilata la richiesta di risarcimento danni per avere efficacia?
Con quale strumento devo inviarla: posta ordinaria, fax, raccomandata?

A quale carrozziere mi rivolgo per riparare la mia autovettura? Da quale medico posso andare per ricevere le cure del caso?

Come faccio ad anticipare le spese per le riparazione della macchina e per le cure mediche? Quale documentazione medica è necessaria per essere liquidati? Quanto vale la frattura del mio braccio destro? Come posso scegliere il medico legale che dovrà valutare la mia lesione? E soprattutto avrò il tempo di gestire ed organizzare tutte queste attività?

Le risposte a tutte queste domande sono nell'attività e nella professionalità del consulente Studio Blu, che ha il compito di risolvere tutte le problematiche collegate all'incidente stradale e far ottenere il giusto risarcimento ai danneggiati e in tempi congrui. Attraverso la conoscenza profonda del mondo assicurativo e del risarcimento del danno, e con la massima disponibilità verso i propri clienti per un servizio completo. 


Chi subisce un danno e si rivolge a Studio Blu dovrà solo preoccuparsi di guarire. Al resto penseremo noi!

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