giovedì 12 novembre 2015

Incidenti stradali Pisa Ponsacco Casciana Terme Capannoli Volterra Lari Pontedera



Incidente Stradale....Risarcimento "fai da te" o assistenza al risarcimento ?



Chi subisce un incidente o un infortunio si rende subito conto di come non sia affatto facile intraprendere la via migliore per ottenere un giusto risarcimento...
Ma come determinare l’entità di un “giusto risarcimento” ? Chi lo stabilisce, come viene calcolato, quali sono le voci di danno alle quali si ha diritto? E’ giusto che le assicurazioni decidano tra loro quanto ci spetta o di chi è la responsabilità? E se l’auto investitrice non era assicurata o il conducente è scappato chi ci risarcisce?
Molti usano affidarsi al proprio assicuratore o all'avvocato di famiglia...Ma le assicurazioni di chi fanno gli interessi? E l’avvocato di famiglia è specializzato in infortunistica stradale? Gli Studi di Infortunistica Stradale sono nati  allo scopo di dare un valido aiuto in queste specifiche occasioni, fornendo ai cittadini la consulenza e l’assistenza necessarie per muoversi bene in questo complesso settore del risarcimento del danno.
Ma il settore del Risarcimento Danni non si limita ai soli casi di incidenti stradali, bensì interessa tutti quegli avvenimenti in cui un soggetto subisce un danno per responsabilità altrui. Possono essere, ad esempio, i danni riportati da automobilisti, ciclisti o pedoni a causa di cattiva manutenzione stradale (buche sull'asfalto,marciapiedi rotti, lavori in corso non segnalati, tombini aperti, ecc.), i danni subiti dall'azienda per l'assenza del dipendente a causa di incidente e ancora i danni causati all'interno di strutture pubbliche o private per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza. 
Anche nel caso di infortunio, se la persona infortunata ha una Polizza privata, è necessario che attivi le garanzie previste dalla Polizza attraverso l'assistenza di un professionista che sappia valutare l'indennizzo dovuto, in base alle lesioni all'integrità psico fisica che possono essere di tipo temporaneo o permanente.
In tutti questi casi  è sempre consigliabile affidarsi immediatamente all'assistenza di uno Studio di infortunistica stradale o assistenza al risarcimento che potrà innanzitutto aiutare a fare la denuncia di sinistro alla  compagnia di assicurazione e quindi ad intraprendere fin da subito la strada giusta per un equo risarcimento.


martedì 1 settembre 2015

Incidenti stradali Pisa Ponsacco Casciana Terme Capannoli Volterra Lari

Guidare l’auto in ciabatte, infradito o a piedi nudi si può, ma può costare caro...
Non esiste alcun divieto circa l’uso di scarpe aperte durante la guida di un veicolo ma, in caso di incidente, la compagnia assicurativa può riconoscere un rimborso del danno ridotto in funzione di quanto l’uso di una calzatura impropria abbia inciso nel sinistro.


Dal 1993 non sussiste il divieto di guidare l’auto con ciabatte, zoccoli, infradito, né a piedi nudi: il Codice della Strada non vieta espressamente l’uso di scarpe aperte alla guida, così come i tacchi alti, rimandando a indicazioni di carattere generale che richiamano al buon senso. Il conducente deve autodisciplinarsi, scrive Polizia di Stato, nella scelta dell’abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un’efficace azione di guida con i piedi in termini di accelerazione, frenata e uso della frizione.

Al massimo, quindi, un agente può contestare un comportamento irregolare in base a due articoli del Cds: l’articolo 140, comma 1: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”, e l’articolo 169, comma 1: “in tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”. In caso di violazione, multe da 84 euro a 335 euro e decurtazione di un punto della patente.

Le cose cambiano decisamente se il veicolo condotto da un guidatore in ciabatte o infradito causa un incidente, specie se con lesioni fisiche. Il rischio è che nel verbale venga indicato che il tipo di calzature del conducente non era idonea a consentire la guida in condizioni di piena sicurezza. Questa circostanza, potrebbe essere valutata negativamente dalla propria compagnia di assicurazione in sede di risarcimento del danno...
In quanto, senza la stipula nel contratto RC Auto della clausola di rinuncia alla rivalsa, infatti, l'assicurazione potrebbe prendere spunto proprio dall'annotazione della Polizia sull'inadeguatezza delle calzature utilizzate per rivalersi per il pagamento di parte del risarcimento nei confronti dell'automobilista. Per evitare il rischio di noie finanziarie e, soprattutto, per guidare in sicurezza il consiglio è, quindi, sedersi al volante con indosso un paio di scarpe comode, chiuse e senza tacco. Scalzi, infatti, il piede sudato per il caldo potrebbe scivolare pericolosamente dal pedale del freno. Un pericolo reale di impedimento nell'utilizzo del freno si riscontra anche se si calzano ciabatte, infradito o scarpe con tacco 10, che potrebbe incastrarsi sotto il pedale. E questo evento è stato in passato censurato dalla Cassazione con la sentenza n. 6401 del 24/5/78: "lo slittamento del piede dal pedale del freno non costituisce caso fortuito, ma imperizia del conducente e quindi trattasi di condotta sicuramente colposa". Multa o meno, quindi, dal momento che incidenti del genere non sono infrequenti, meglio tenere in auto un paio di scarpe comode di ricambio da utilizzare per la guida. 

Affidati a dei seri e professionali consulenti per ottenere il tuo giusto risarcimento.
















giovedì 18 giugno 2015

Incidente stradale- sinistro stradale - Danno Antieconomico - Feriti - Pisa Ponsacco Pontedera Casciana Terme Lari Crespina Volterra Capannoli

Antieconomico per chi?
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Cosa significa «danno antieconomico»? Significa che se la vostra auto vale duemila euro e, in seguito ad un incidente, è necessario un intervento di riparazione che comporta un costo più alto di tale valore, la compagnia di assicurazione vi risarcirà il primo, non il secondo.
Sul danno antieconomico (ma sarebbe meglio dire «riparazione antieconomica») si aprono spesso discussioni in sede di trattativa per la liquidazione. Il problema ruota attorno alla demarcazione del confine tra «economicità» ed «antieconomicità» della riparazione.
Non è infatti solo una questione matematica: il ragionamento e i criteri di valutazione devono infatti essere più ampi del solo confronto tra valore del veicolo e costo di riparazione! Se infatti consideriamo che, in caso di rottamazione del veicolo la cui riparazione è antieconomica, sussistono in capo al danneggiato una serie di voci ulteriori di spese necessariamente da risarcire (principalmente il bollo non goduto, la nuova immatricolazione, il costo di rottamazione) potremo facilmente constatare come l’antieconomicità della riparazione non possa essere l’unico parametro in base al quale determinare se il debitore debba risarcire in forma specifica (ovvero pagando il costo di riparazione) o per equivalente (cioè fornendo al danneggiato il valore del bene).
Lo sfortunato proprietario, inoltre, difficilmente potrà dirsi soddisfatto del risarcimento del valore di mercato della sua auto, perché se ne aveva una cura certosina, sottoponendola a manutenzione e controlli frequenti, magari utilizzandola con parsimonia, potrebbe incontrare non poche difficoltà nel reperire un’auto che possa considerarsi una degna sostituta.
Non dobbiamo poi dimenticare che quando la compagnia di assicurazioni decide che non vale la pena risarcire la riparazione del veicolo in quanto antieconomica, magari in maniera pretestuosa, c’è un altro soggetto che ci rimette: il carrozziere, che non è messo nelle condizioni di svolgere il suo lavoro o è costretto a fare i salti mortali per svolgerlo senza sforare il valore dell’auto, obbligandosi a svilire un intervento di riparazione a regola d’arte per sottostare alla rigorosa logica matematica della compagnia.
Vale la pena inoltre considerare come, paradossalmente, il criterio dell’antieconomicità utilizzato per stabilire se sia più equo pagare il valore del veicolo o la riparazione si ripercuota in maniera certamente negativa sul patrimonio del danneggiato il quale, non trovando sul mercato un’auto paragonabile alla propria per chilometraggio, manutenzione, usura, ecc., si veda costretto suo malgrado ad acquistarne una nuova, andando incontro di fatto ad un esborso economico (anzi, antieconomico!) che non aveva programmato né voluto. 

Così oltre al danno, pure la beffa!


mercoledì 27 maggio 2015

INCIDENTE STRADALE - DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA - RISARCIMENTO - Pisa -Ponsacco - Pontedera - Lari - Casciana Terme

Probabilmente sarà capitato anche a voi...che un vostro dipendente sia assente dal lavoro (in malattia), perchè rimasto coinvolto in un sinistro stradale riportando lesioni fisiche lui...costi e disagi voi!



"Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative."

Lo stabilisce la sentenza datata 12 novembre 1988, nr. 6132, delle Sezioni unite della Corte di Cassazione. Il danno del datore di lavoro può essere liquidato sulla base dell'ammontare della retribuzione e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati dal medesimo datore di lavoro per il periodo di assenza del dipendente infortunato.

Anche dopo l'intervento delle assicurazioni sociali, infatti, circa il 60% della retribuzione corrisposta rimane a carico del datore di lavoro.

  • Integrazione della retribuzione
  • Ratei di tredicesima – ferie – ex festività abolite – permessi riduzione orario
  • Ratei TFR
  • Festività
  • Contributi INAIL - Previdenziali

E tale costo può essere richiesto e deve essere rifuso da parte di chi ha cagionato il danno o dal di lui civile responsabile (compagnia di assicurazione). Non tutti lo sanno però. O non tutti sono a conoscenza delle procedure da mettere in atto per ottenere la liquidazione. Risulta infatti, da una recente indagine eseguita su un campione di imprese, che circa l'80% di esse non esercita l'azione di rivalsa in caso di assenza di dipendenti per fatti imputabili a terzi. Una perdita complessiva quantificabile in oltre 50 milioni di Euro ogni anno.

Tutela Service affiliato   Responsabilità & Risarcimento con la professionalità e l'esperienza acquisita in anni di attività, è in grado di seguire dette pratiche GRATUITAMENTE e far ottenere alle aziende il ristoro di compensi professionali erogati ai dipendenti anche durante il periodo di assenza per colpe di terzi.


venerdì 22 maggio 2015

Incidente Stradale - Pisa - Pontedera - Ponsacco - Pontedera - Lari - Casciana terme - Volterra





Ho avuto un incidente stradale, che devo fare? Mi hanno tamponato, a chi mi devo rivolgere? Per il mio risarcimento devo contattare l'assicurazione, un avvocato o uno studio di infortunistica?

Queste sono le domande che si pone chi ha avuto un incidente. Non solo subisce danni alla propria autovettura e personali, ma viene assalito da dubbi, ansie, angosce...

A chi devo inoltrare la richiesta di risarcimento danni? Come deve essere compilata la richiesta di risarcimento danni per avere efficacia?
Con quale strumento devo inviarla: posta ordinaria, fax, raccomandata?

A quale carrozziere mi rivolgo per riparare la mia autovettura? Da quale medico posso andare per ricevere le cure del caso?

Come faccio ad anticipare le spese per le riparazione della macchina e per le cure mediche? Quale documentazione medica è necessaria per essere liquidati? Quanto vale la frattura del mio braccio destro? Come posso scegliere il medico legale che dovrà valutare la mia lesione? E soprattutto avrò il tempo di gestire ed organizzare tutte queste attività?

Le risposte a tutte queste domande sono nell'attività e nella professionalità del consulente Studio Blu, che ha il compito di risolvere tutte le problematiche collegate all'incidente stradale e far ottenere il giusto risarcimento ai danneggiati e in tempi congrui. Attraverso la conoscenza profonda del mondo assicurativo e del risarcimento del danno, e con la massima disponibilità verso i propri clienti per un servizio completo. 


Chi subisce un danno e si rivolge a Studio Blu dovrà solo preoccuparsi di guarire. Al resto penseremo noi!

Chiama subito 0587-731577

lunedì 11 maggio 2015

Lo scoppio degli airbag può danneggiare l'udito!


La discoteca e l’Ipod ad alto volume, ma anche lo scoppio dell’airbag possono rendere sordi...


E’ quanto emerso dal primo convegno congiunto dell’ Associazione italiana audiovestibologia clinica (Aiac) e della Società italiana di audiologia e foniatria (Siaf) in corso a Napoli.


Tra i danni da rumore non lavorativo, infatti, lo scoppio dell’airbag in caso di sinistro stradale, insieme all’Ipod e la discoteca, sono tra le cause piu’ frequenti di ipoacusia, patologia che può interessare un solo orecchio o entrambi, comporta una riduzione uditiva lieve, media o grave. 



" Il rumore prodotto dallo scoppio dell’airbag e’ di 170 decibel in 45 millesimi di secondo – spiega Carlo Antonio Leone,presidente del convegno – l’onda d’urto che si crea e’ una successione di onde fortissime, simili ad uno tsunami, che non trovando sfogo al di fuori dell’abitacolo dell’automobile, specie se i finestrini sono chiusi, producono un doppio trauma: da rumore e percussorio".


Le conseguenze possono essere la perdita totale dell’udito o la perdita di alcune frequenze; inoltre alcune cellule dell’orecchio si irritano provocando l’acufene.


Per rilevare il trauma da scoppio dell’airbag sono necessari esami molto sofisticati, ai quali far seguire, in caso di esito positivo, terapie farmacologiche o addirittura interventi chirurgici.



martedì 5 maggio 2015

Incidenti Stradali - Infortuni - Sinistri Lievi - Pisa


La maggior parte dei sinistri che accadono quotidianamente rientrano in questa categoria.Incidenti stradaliinfortuni sul lavoro, infortuni sportivi o domestici con soli danni materiali o con lesioni fisiche valutate con un danno biologico permanente inferiore al 9% rientrano nella gestione dei sinistri lievi.

Tutela Service affiliato  Responsabilità & Risarcimento con una squadra di professionisti costantemente formati, grazie anche al peso ed alla forza contrattuale di una struttura nazionale che conta oltre 100 studi operativi in tutta Italia, si pone al fianco dei danneggiati per far valere i loro diritti nei confronti delle compagnie di assicurazione. Garantendo l’ottenimento di un risultato congruo e, cosa fondamentale, determinato sulla base delle competenze tecniche e non su meschini giochi di forza che i colossi assicurativi provano ad attuare.

Studio Blu Pisa - Incidente a Cascine di Buti: frontale con 3 feriti lievi


La squadra dei Vigili del Fuoco di Cascina è stata chiamata alle 16.50 per lo scontro fra due auto a Cascine di Buti. Coinvolta una coppia inglese ed un italiano, portati tutti all'ospedale Lotti con traumi giudicati non gravi

lunedì 4 maggio 2015

Lucro cessante anche per la casalinga


La Corte di Cassazione ha confermato in una recentissima sentenza (sezione terza, sentenza n. 8403 del 24 Aprile 2015) che in caso di risarcimento del danno richiesto a seguito di incidente stradale, se la danneggiata è una casalinga pur non impegnata in attività economica retribuita, le sue mansioni sono comunque monetariamente traducibili, “con conseguente risarcibilità del pregiudizio rappresentato dalla riduzione o perdita della capacità lavorativa”. Dal punto di vista probatorio, nel caso in cui non sia possibile dimostrare l'effettiva entità dei danni subiti, questi possono essere dedotti mediante presunzioni semplici qualora sussistano indizi gravi, precisi e concordanti, ex art. 2729 cod. civ., tali da far concludere per l'esistenza di un fatto ignoto partendo da più fatti noti.
 
Nel caso di specie la danneggiata riportava diverse fratture in molteplici parti del corpo, con conseguenze riferite sia all'invalidità permanente che all'inabilità temporanea, costituendo certamente valida base di convincimento del giudice del merito, il quale ha motivato in modo logico e congruo la propria decisione di liquidare altresì il danno da lucro cessante.

La Suprema Corte precisa inoltre che la CTU è condizione necessaria, ma non anche sufficiente per ottenere il risarcimento della incapacità lavorativa specifica (ovvero del lucro cessante) affermando che l’accertamento di postumi che incidono sulla capacità lavorativa specifica non comporta l’automatico obbligo di risarcire la ridotta capacità lavorativa specifica. 

Tale danno patrimoniale deve essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o (trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa) presumibilmente avrebbe svolto, un’attività produttiva di reddito.

Rivolgendovi a Studio Blu Pisa sarete seguiti con professionalità ottenendo così il giusto risarcimento!

venerdì 24 aprile 2015

Scatola nera RCA : le assicurazioni ci riprovano!!

La bozza del disegno legge concorrenza prevede la Rc auto con black box, con sconti per chi la installa.


UNA TELENOVELA - Se ne parla dal 2010, ma per ora non c’è nulla: ci riferiamo all’obbligo, per le assicurazioni, di rilasciare Rca con la scatola nera (registra la dinamica dei sinistri) accanto alla Rca normale. Oggi, invece, le compagnie hanno l’obbligo della Rca semplice, e la facoltà di proporre le polizze con la black box. La bozza del disegno legge concorrenza torna sulla questione, imponendo anche gli sconti per gli automobilisti che accetteranno di montare la scatola nera. In passato, la norma era rimasta in “freezer” perché le assicurazioni non intendevano (e non hanno intenzione di farlo neppure stavolta…) sobbarcarsi il costo dell’installazione della black box: 80 euro circa. Sul tappeto, resterà anche il problema della disinstallazione, così come dell’abbonamento annuale al servizio di Gps. 
 
LA NORMA CHE SCOTTA - Ma l’altro versante che scotta, nel disegno legge concorrenza, riguarda il risarcimento in forma specifica: il danneggiato verrebbe spinto (per evitare penalizzazioni economiche nel caso si affidi a un carrozziere indipendente) a rivolgersi al riparatore convenzionato con la compagnia. Di fatto, regalando il controllo del mercato alle assicurazioni, libere di imporre la manodopera agli artigiani convenzionati. Una regola, fortemente voluta dalle compagnie, già bocciata un anno fa circa dalla commissione Giustizia, tanto che non venne convertita in legge, pur presente nel decreto destinazione Italia. 

lunedì 13 aprile 2015

Sei vittima di un caso di malasanità ?

Tutti possiamo commettere errori. È parte, oramai, imprescindibile della nostra società e della natura stessa dell’uomo.

Però non esiste situazione più frustrante di quella di coloro ai quali è negato, per impermeabilità del sistema o più semplicemente per insormontabilità del “problema costi”, il diritto al reclamo nel caso in cui la salute propria o di un caro congiunto sia stata pregiudicata, anche gravemente, da diagnosi o interventi medici errati.

Senza scagliarsi contro nessuna categoria di medici e chirurghi, costretti molte volte a dei “tour de force” o a delle diagnosi frettolose per mancanza di tempo (più che per incompetenza o disattenzione ...), rivendichiamo la necessità per il paziente, a dir poco sfortunato, di veder riconosciuto il proprio legittimo diritto a un congruo risarcimento rapportato al danno patito e alla sua possibile durata nel tempo. Molte volte infatti, se non quasi sempre, o per “necessità di ordine deontologico” o per altri motivi, la frase «l’operazione è perfettamente riuscita, ma il paziente … non ha retto» viene imbastita frettolosamente per dire «noi non abbiamo colpa».

Ma, il diritto al reclamo passa, in questi casi, sempre attraverso la dimostrazione del danno patito: tale dimostrazione deve essere suffragata da un altro medico, specialista nel settore della medicina in cui l’errore è stato commesso, e spesso difficilmente disposto a puntare l’indice contro un collega o contro la struttura sanitaria nazionale. Nel caso lo si trovi, ci si scontra necessariamente con l’aspetto economico, in quanto una valutazione destinata unicamente ad accertare se l’errore medico esista o meno, può costare qualche migliaio di euro in parcelle.

È così che molti casi di legittimo diritto al risarcimento rimangono nel cassetto, con il loro strascico di sofferenza e di permanente disagio che mai verranno ripagati, lasciando in chi li vive un forte senso di frustrazione e di giustizia negata.
A questo stato di cose, un gruppo di professionisti, disposti a rompere l’omertà deontologica dei pareri negati o delle attese esasperanti, ha deciso di porre rimedio, costituendo un’organizzazione capace di dare aiuto concreto e definitivo a quanti si trovassero a vivere esperienze negative sopra descritte.

Tutela Serivice affiliato  responsabilità & risarcimento è una realtà organizzata e strutturata in modo tale da rendere superabili tutti i problemi che una pratica di risarcimento di danno alla persona, condotta sia in sede stragiudiziale che giudiziale, possa presentare.
Ma quali sono le caratteristiche del servizio che rendono così importante questa realtà?

Innanzitutto il fatto di disporre di una squadra di specialisti nelle varie branche della medicina, coordinati da uno studio di medicina legale di alta levatura, decentrato dalle “fonti di malasanità”, cui sottoporre i casi per il loro vaglio preventivo, per stabile se l’errore c’è stato e quali danni esso abbia prodotto. Studio Blu opera in questo delicato settore con la prospettiva di spostare la trattazione e la soluzione di tutta la malasanità, dalle aule dei tribunali, alle mediazioni stragiudiziali. 

La nostra missione è far ottenere il giusto risarcimento a chi abbia subíto danni da malpractice mediche. Chi rimane vittima di questi eventi ha bisogno nell’immediato del ristoro economico per porre rimedio ai danni subíti e non certo dopo anni di logoranti e dispendiose cause civili che minano la serenità familiare e costituiscono la beffa oltre il danno (quello biologico).
Il nostro intervento finalizzato all'ottenimento del giusto ristoro è prestato in favore di chi ha subíto danni di qualsiasi gravità a seguito di:

•errata esecuzione di intervento chirurgico;
•errata diagnosi;
•errata prescrizione terapica.

Tutela Serivece affiliato  responsabilità & risarcimento sconsiglia l’intricata, e il più delle volte inutile, strada “penale” a tutti quei clienti che auspicano una condanna dei medici, ma concentra la propria attenzione in tutte quelle attività necessarie a individuare e dimostrare l’errore in maniera inconfutabile.


 oppure invia una email a: tutelaservice@infortunisticablu.com